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EUDR

Domande e risposte sull'EUDR

Risposte per argomento — ambito, scadenze, ruoli, sanzioni

2026-10-13

Answers to the most frequent questions about Regulation (EU) 2023/1115 (EUDR) for the timber sector, grouped into topics. They are based on the regulation and the European Commission guidance, are informational and do not replace legal advice.

I

Ambito di applicazione

1.01

L’EUDR si applica anche al legno raccolto nell’UE o solo alle importazioni?

Si applica anche al legno proveniente dall’UE. L’EUDR non è un regolamento sulle importazioni: riguarda la prima immissione sul mercato dell’UE, la successiva messa a disposizione sul mercato e l’esportazione. Un proprietario forestale che vende legno raccolto è un operatore.
1.02

L’EUDR si applica anche al commercio che avviene esclusivamente all’interno di un singolo paese?

Sì. L’attraversamento di una frontiera non è una condizione. Il mercato dell’Unione comprende anche una transazione commerciale nazionale.
1.03

Quali prodotti del legno rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR?

Il fattore determinante è la classificazione doganale indicata nell’allegato I dell’EUDR, come modificato. Per il legno, l’ambito comprende determinate voci NC/SA del capitolo 44, pasta e carta dei capitoli 47 e 48 fatte salve le esclusioni indicate, determinati sedili e mobili in legno e costruzioni prefabbricate in legno. Diverse voci sono contrassegnate con «ex», il che significa che è compresa solo la parte descritta nell’allegato I.
1.04

È sufficiente sapere che un prodotto è fatto di legno?

No. Occorre determinare la corretta classificazione doganale. Se il codice doganale non figura nell’allegato I, il prodotto non rientra nell’EUDR, ad esempio strumenti musicali, giocattoli in legno o compositi legno-plastica. Per le voci contrassegnate con «ex», rientra nell’EUDR solo la parte della voce descritta nell’allegato. Per i prodotti compositi, gli obblighi si applicano solo alla componente in legno.
1.05

Quali articoli a base di legno sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’EUDR?

Esempi tipici esclusi dall’ambito di applicazione dell’EUDR comprendono libri stampati e altri prodotti non elencati nell’allegato I; rifiuti ai sensi del diritto dell’UE in materia di rifiuti; prodotti usati e di seconda mano quando l’allegato I li esclude espressamente; prodotti fabbricati interamente con materiale che ha completato il proprio ciclo di vita e che altrimenti sarebbe diventato rifiuto; materiale da imballaggio utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto e presentato insieme a tale prodotto; campioni e prodotti utilizzati per esami, analisi o prove; e prodotti fabbricati con bambù, rattan o altri materiali non coperti dalle pertinenti voci dell’allegato I. La classificazione NC/SA esatta e il testo dell’allegato I, comprese eventuali limitazioni «ex», sono sempre determinanti.
1.06

L’EUDR si applica a segatura, cippato di legno e sottoprodotti delle segherie?

Sì. La segatura e il cippato di legno prodotti durante la segagione rientrano nel codice doganale 4401 e rimangono nell’ambito dell’EUDR. Un sottoprodotto di fabbricazione non è automaticamente un rifiuto. Un’eccezione si applica al cippato o alla segatura utilizzati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.
1.07

L’EUDR si applica al legno riciclato o recuperato?

Un prodotto fabbricato esclusivamente con materiale che ha completato il proprio ciclo di vita e che altrimenti sarebbe diventato rifiuto, ad esempio legno proveniente dalla demolizione di un edificio, non rientra nell’EUDR. Se il prodotto contiene anche legno nuovo, tale parte rimane nell’ambito. L’esenzione non si applica automaticamente ai sottoprodotti di fabbricazione.
1.08

L’EUDR si applica ai pallet e agli imballaggi in legno?

Dipende dal loro utilizzo. I pallet, le casse e gli imballaggi nuovi del codice doganale 4415 che immette sul mercato come merci a sé stanti rientrano nell’ambito, anche se riutilizzabili. Sono esclusi gli imballaggi destinati esclusivamente a sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto e presentati insieme a esso (regolamento delegato (UE) 2026/2102, applicabile dal 18 settembre 2026). I pallet e gli imballaggi usati e di seconda mano sono fuori ambito.
1.09

Esiste una soglia de minimis per piccole quantità?

No. Il regolamento non prevede una quantità minima. Anche una piccola quota di fibre vergini in un prodotto riciclato deve essere coperta.
1.10

Cosa significa «a deforestazione zero» per il legno?

Devono essere soddisfatte due condizioni. Il legno non deve provenire da terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e il prelievo di legname dopo tale data non deve causare degrado forestale ai sensi della definizione del regolamento.
II

Date

2.01

Da quando si applica l’EUDR al legno?

La data di applicazione di base per il legno e i prodotti del legno è il 30 dicembre 2026. Ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3, il rinvio al 30 giugno 2027 si applica solo agli operatori che sono persone fisiche o microimprese o piccole imprese e che erano stabiliti come tali entro il 31 dicembre 2024, e solo per i prodotti che non erano già coperti dall’allegato del precedente EUTR. Per il legno e i prodotti del legno già coperti dall’allegato EUTR — compresi legna da ardere, legno grezzo, legno segato, impiallacciature, compensato, determinati pannelli a base di legno, pasta, carta e determinati mobili in legno — la data di applicazione è pertanto il 30 dicembre 2026 anche per i micro e piccoli operatori. Gli operatori a valle e i commercianti non beneficiano del rinvio di cui all’articolo 38, paragrafo 3; i rispettivi obblighi EUDR applicabili decorrono dal 30 dicembre 2026, fatte salve le norme transitorie per i prodotti già immessi sul mercato durante un periodo transitorio valido. I prodotti aggiunti ex novo all’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione sono soggetti all’EUDR a decorrere dal 30 dicembre 2027.
2.02

Sono un piccolo proprietario forestale. Ho tempo fino a giugno 2027?

No. Sia il legno grezzo sia la legna da ardere rientrano tra i prodotti già elencati nell’allegato del precedente EUTR; per essi la data è il 30 dicembre 2026 indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. Il rinvio a giugno 2027 non si applica.
2.03

L’impresa è stata costituita dopo il 31 dicembre 2024. Ha diritto a un rinvio?

Non rientra nel rinvio al 30 giugno 2027 previsto dall’articolo 38, paragrafo 3. Per i prodotti già compresi nell’ambito dell’EUDR e soggetti alla data generale di applicazione, la data pertinente è pertanto il 30 dicembre 2026. Per i prodotti aggiunti ex novo all’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione si applica una data distinta specifica per prodotto: tali nuovi prodotti sono soggetti all’EUDR a decorrere dal 30 dicembre 2027.
2.04

E per il legno raccolto prima del 29 giugno 2023?

Quando i prodotti rientravano nel precedente EUTR, l’EUTR continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029. Dal 31 dicembre 2029 l’EUDR si applica a tutti tali prodotti. Per le vecchie scorte è quindi importante poter dimostrare la data di produzione e l’origine.
2.05

E per le scorte che ho in magazzino al 30 dicembre 2026?

È determinante la data della prima immissione sul mercato, non la data del prelievo o dell’acquisto. Le merci immesse sul mercato dell’UE prima del 30 dicembre 2026 possono continuare a essere vendute e trasformate senza dichiarazione e senza numero di riferimento; una dichiarazione non può né deve essere presentata retroattivamente. Le merci acquistate ora ma immesse sul mercato solo dopo tale data devono essere pienamente conformi all’EUDR, compresa la geolocalizzazione e una dichiarazione.
2.06

Posso mescolare vecchie scorte con nuove merci coperte dall’EUDR?

Sì, se per ciascun lotto è possibile dimostrare che è stato immesso sul mercato prima del 30 dicembre 2026 oppure che è coperto da una dichiarazione. Al cliente vengono trasmessi i numeri di riferimento per le parti che li possiedono.
III

Ruoli e obblighi

3.01

Qual è la differenza tra operatore, operatore a valle e commerciante?

Un operatore immette per la prima volta un prodotto sul mercato o lo esporta, tipicamente un proprietario forestale che vende il proprio legname o un importatore. Un operatore a valle immette sul mercato o esporta prodotti interessati realizzati esclusivamente con prodotti già coperti da una dichiarazione (art. 2, punto 15 ter); conta la creazione di un nuovo prodotto, normalmente quando cambia il codice doganale NC. Un commerciante è qualsiasi persona della catena di approvvigionamento diversa da un operatore o da un operatore a valle che mette a disposizione sul mercato prodotti interessati nell’ambito di un’attività commerciale (art. 2, punto 17), tipicamente rivendendoli senza realizzare un nuovo prodotto. Un’impresa può avere ruoli diversi in flussi di merci diversi.
3.02

Sono una segheria, un produttore di mobili o un falegname e acquisto legno nell’UE. Devo presentare una DDS?

No, se tutti i prodotti interessati in entrata sono già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) o da una dichiarazione semplificata a monte e la vostra attività vi rende un operatore a valle. Gli operatori a valle non svolgono un nuovo processo di dovuta diligenza come operatore e non presentano una nuova DDS solo perché trasformano un prodotto già coperto. Devono conservare per almeno cinque anni le informazioni richieste dall’articolo 5. Se sono il primo operatore a valle ad acquistare direttamente da un operatore o da un micro o piccolo operatore primario, devono inoltre raccogliere il pertinente numero di riferimento della DDS o l’identificativo della dichiarazione semplificata. Solo gli operatori a valle che non sono PMI devono registrarsi nel sistema di informazione EUDR; gli operatori a valle che sono PMI non sono tenuti a farlo.
3.03

Un commerciante che acquista e rivende soltanto legno già immesso sul mercato deve presentare una DDS?

No. I commercianti non presentano una nuova DDS o una dichiarazione semplificata solo per la rivendita di prodotti interessati già coperti a monte. Devono conservare per almeno cinque anni le informazioni richieste dall’articolo 5. Se sono il primo commerciante ad acquistare direttamente da un operatore o da un micro o piccolo operatore primario, devono inoltre raccogliere il numero di riferimento della DDS o l’identificativo della dichiarazione semplificata. Solo i commercianti che non sono PMI devono registrarsi nel sistema di informazione EUDR; i commercianti che sono PMI non sono tenuti a farlo.
3.04

La vendita di legname in piedi è soggetta all’EUDR?

No. Gli obblighi scattano solo dopo il prelievo. Diventa operatore la persona che acquisisce la proprietà dei tronchi mediante il prelievo. A seconda della formulazione del contratto, può trattarsi del proprietario forestale, dell’impresa di utilizzazione forestale o dell’acquirente.
3.05

Prelevo legname nel mio bosco e lo utilizzo personalmente. Sono soggetto all’EUDR?

No. Senza fornitura sul mercato, vale a dire senza trasferimento di proprietà, non sorgono obblighi. Ciò vale anche per una persona che produce legna da ardere per il proprio consumo. Diventa operatore solo quando vende il legno.
3.06

Faccio segare il mio legname tondo in una segheria per uso personale. È necessaria una dichiarazione?

No. Il contratto riguarda un servizio, non una fornitura di legno, e la proprietà del legno non passa alla segheria.
3.07

Il trasferimento del legno a un piazzale lungo la strada o a un magazzino costituisce già un’immissione sul mercato?

No, finché la proprietà non passa a un terzo. Ciò vale anche, ad esempio, per una vendita mediante gara in cui l’acquirente viene individuato solo successivamente.
3.08

Importo legname da un paese terzo e lo trasformo personalmente. Qual è il mio ruolo?

All’importazione è un operatore: prima della dichiarazione doganale deve aver presentato una dichiarazione di dovuta diligenza e disporre del numero di riferimento. Un produttore extra UE che immette direttamente la propria produzione sul mercato UE e soddisfa le condizioni di micro o piccolo operatore primario di un paese a basso rischio può presentare una dichiarazione semplificata per il proprio ruolo, con il numero EORI e l’accesso al sistema di informazione richiesti. Ciò non sostituisce la dovuta diligenza e la DDS dell’importatore né gli obblighi del primo operatore stabilito nell’UE ai sensi dell’art. 7. Se rivende il legname importato senza trasformarlo, comunica il numero agli operatori a valle e ai commercianti interessati che sono suoi clienti diretti (art. 4, par. 7). Per un nuovo prodotto interessato realizzato esclusivamente con materiali già coperti è operatore a valle: non presenta una nuova dichiarazione e non trasmette ulteriormente il numero.
3.09

Importo legno solo per uso proprio e non lo vendo. Devo presentare una dichiarazione?

Sì. L’immissione in libera pratica è sempre considerata immissione sul mercato, indipendentemente dall’uso successivo.
3.10

Un piccolo proprietario forestale beneficia automaticamente di un regime più semplice?

Non semplicemente perché è piccolo. Il regime semplificato per un micro o piccolo operatore primario si applica solo se l’operatore è una persona fisica o una microimpresa o piccola impresa, è stabilito in un paese classificato a basso rischio e immette sul mercato o esporta prodotti interessati che ha esso stesso coltivato, raccolto, ottenuto o allevato su particelle di terreno o in stabilimenti pertinenti in tale paese. La proprietà del terreno non è, di per sé, una condizione.
3.11

Parte del mio legname è coperta da una dichiarazione e parte no. Sono un operatore a valle?

Solo per prodotti i cui materiali in entrata già soggetti all’EUDR sono tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o semplificata (art. 2, punto 15 ter). Non si contano il legname dimostrabilmente immesso sul mercato prima dell’inizio dell’applicazione dell’EUDR (periodo transitorio) e il materiale fuori ambito. Se il prodotto contiene altro legname non coperto, per esso è operatore: esercita la dovuta diligenza (semplificata se ricorrono le condizioni dell’art. 13) e presenta la propria dichiarazione. Se non conosce l’origine del legname non coperto, la sola dichiarazione non risolve il problema: deve prima ottenere informazioni sull’origine. Un’impresa può quindi avere ruoli diversi per forniture diverse.
3.12

Si applicano all’EUDR le soglie nazionali maggiorate per le piccole imprese?

No. La direttiva 2013/34/UE permette di aumentare le soglie finanziarie fino a 7,5 milioni EUR di totale dello stato patrimoniale e 15 milioni EUR di ricavi. L’EUDR rinvia invece alle soglie di base sia per il micro o piccolo operatore primario (art. 2, punto 15 bis) sia per il rinvio al 30 giugno 2027 (art. 38, par. 3): microimpresa fino a 10 dipendenti, 0,9 milioni EUR di ricavi e 0,45 milioni EUR di totale dello stato patrimoniale; piccola impresa fino a 50 dipendenti, 10 milioni EUR e 5 milioni EUR rispettivamente. Si appartiene alla categoria se non si superano almeno due dei tre criteri. Il cambio di categoria dopo il superamento o la cessazione del superamento delle soglie ha effetto solo dopo due esercizi consecutivi (art. 3, par. 10). Per essere micro o piccolo operatore primario, anche un’impresa sopra le soglie complessive può dimostrare che le parti del totale dello stato patrimoniale, dei ricavi netti e del numero medio di dipendenti relative alle materie prime e ai prodotti interessati non superano almeno due dei tre criteri; deve poter documentare tale ripartizione.
IV

Registrazione

4.01

Devo registrarmi da qualche parte?

Non tutti. Il sistema di informazione EUDR è uno strumento online specializzato della piattaforma TRACES. Gli operatori che devono presentare dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS), i micro o piccoli operatori primari che utilizzano dichiarazioni semplificate, i mandatari e gli operatori a valle e commercianti che non sono PMI devono utilizzare il sistema o registrarsi in esso secondo quanto richiesto dal loro ruolo. Gli operatori a valle che sono PMI e i commercianti che sono PMI non devono registrarsi unicamente per tali attività a valle. I trasportatori, i depositari, i dichiaranti doganali senza un proprio ruolo EUDR e i consumatori non si registrano unicamente per tali attività. L’assenza di un obbligo di registrazione non elimina tuttavia gli obblighi di conservazione delle informazioni o altri obblighi EUDR.
4.02

La registrazione è una sorta di «licenza EUDR»?

No. La registrazione nel sistema di informazione EUDR non è un’approvazione o una licenza che certifica che un’impresa rispetta l’EUDR. È un passaggio tecnico e di identificazione necessario per i ruoli che devono utilizzare il sistema. La conformità di un prodotto dipende dall’adempimento degli obblighi sostanziali dell’EUDR, compresa la dovuta diligenza ove applicabile e la DDS o dichiarazione semplificata richiesta.
4.03

Come funziona in pratica la registrazione?

L’accesso al sistema di informazione EUDR è collegato a EU Login e al relativo profilo di entità o utente nel sistema. Prima di utilizzare il sistema, determinate il vostro ruolo e i flussi di prodotti e assicuratevi che siano disponibili gli identificativi richiesti, compreso EORI per le attività doganali pertinenti. La Commissione mette a disposizione un ambiente PRODUCTION per le presentazioni giuridicamente valide e un ambiente ACCEPTANCE separato per formazione, familiarizzazione e prove; la registrazione in un ambiente non dà automaticamente accesso all’altro. Il sistema di informazione supporta anche l’integrazione machine-to-machine tramite API per la gestione in massa delle DDS e delle dichiarazioni semplificate.
4.04

Quali documenti devo caricare al momento della registrazione?

Non esiste un «pacchetto di registrazione EUDR» universale che richieda, solo per creare un profilo nel sistema, il caricamento di titoli di proprietà, piani di gestione forestale, autorizzazioni al taglio, certificati FSC o PEFC, file GeoJSON delle particelle, fatture o fotografie del soprassuolo. Tali documenti possono costituire prove pertinenti nell’ambito della dovuta diligenza o dei controlli. Il sistema e le autorità competenti possono tuttavia richiedere dati identificativi o altre informazioni necessarie per il ruolo pertinente e la relativa verifica.
4.05

Entro quando devo registrarmi?

Non esiste un’unica scadenza che imponga a ogni impresa di registrarsi indipendentemente dal proprio ruolo. Un operatore deve disporre di un accesso funzionante prima di presentare la sua prima DDS, e tale DDS deve essere presentata prima di immettere sul mercato o esportare un prodotto interessato. Un micro o piccolo operatore primario deve disporre della dichiarazione semplificata richiesta e dell’identificativo di dichiarazione assegnato prima della pertinente immissione sul mercato o esportazione, salvo che lo Stato membro metta a disposizione le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 4. Un operatore a valle o commerciante che non è una PMI deve registrarsi prima di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare prodotti interessati una volta applicabili i pertinenti obblighi EUDR. In pratica, l’accesso e qualsiasi integrazione API dovrebbero essere testati in anticipo.
4.06

Abbiamo un gruppo di società. È sufficiente un unico account?

Gli obblighi EUDR fanno capo alla persona giuridica interessata, non al gruppo societario nel suo complesso. Ogni persona giuridica con un ruolo che richiede la registrazione deve pertanto essere identificabile separatamente per tale ruolo. Una società del gruppo può, quando sono soddisfatte le condizioni giuridiche, agire come mandatario per altre società del gruppo, ma l’operatore rappresentato resta responsabile della conformità dei propri prodotti interessati.
4.07

Qualcun altro può occuparsi della registrazione e delle dichiarazioni per noi?

Sì. Può essere mandatario chiunque sia stabilito nell’UE: un’associazione forestale, una società di consulenza o il suo cliente. Ai sensi dell’art. 6, par. 3, una persona fisica o microimpresa può incaricare anche l’entità successiva della catena (il cliente), purché non sia una persona fisica né una microimpresa. Il mandatario necessita di un mandato scritto che deve poter fornire su richiesta dell’autorità, del proprio accesso e ruolo nel sistema; la dichiarazione deve contenere i corretti dati identificativi dell’operatore rappresentato. Il mandato non trasferisce la responsabilità: l’operatore rappresentato resta responsabile della conformità del prodotto e dell’esattezza delle informazioni. Non è possibile una dichiarazione collettiva per tutti i membri di un’associazione; il mandatario ne presenta una separata per ciascuno. Un mandatario ai sensi dell’EUDR non è un rappresentante doganale.
4.08

Sono una media impresa: commerciante o segheria che acquista legname nell’UE. Devo registrarmi nel sistema di informazione?

No. Una media impresa è una PMI ai sensi della direttiva 2013/34/UE. La registrazione (art. 5, par. 2) e la verifica della dovuta diligenza in caso di preoccupazione comprovata (art. 5, par. 6) riguardano solo operatori a valle e commercianti che non sono PMI, ossia le grandi imprese. Conservare per cinque anni i dati su fornitori e clienti e informare in caso di rischio di non conformità (art. 5, par. 5) è obbligatorio per tutte le dimensioni.
V

Dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)

5.01

Che cos’è una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) e quando viene presentata?

Una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) è presentata da un operatore nel sistema di informazione EUDR prima di immettere sul mercato o esportare un prodotto interessato. Per le importazioni, il numero di riferimento della DDS deve essere disponibile per la dichiarazione doganale prima dell’immissione in libera pratica. Dopo la profilazione del rischio richiesta, il sistema di informazione assegna alla DDS un numero di riferimento e un numero di verifica associato.
5.02

Un micro o piccolo operatore primario deve presentare una dichiarazione per ogni vendita?

No. Un micro o piccolo operatore primario presenta una dichiarazione semplificata una tantum prima di immettere sul mercato o esportare prodotti interessati, salvo che le informazioni richieste siano messe a disposizione del sistema di informazione dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 4. Il sistema di informazione assegna un identificativo di dichiarazione. Le informazioni possono essere aggiornate in seguito a modifiche sostanziali. L’operatore resta responsabile della conformità dei prodotti interessati.
5.03

Un micro o piccolo operatore primario deve indicare le coordinate delle particelle?

Non necessariamente. Per un micro o piccolo operatore primario, la geolocalizzazione richiesta dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), può essere sostituita dall’indirizzo postale di tutte le particelle o, se del caso, dall’indirizzo postale dello stabilimento da cui sono state prodotte le materie prime interessate. Questa deroga è specifica del regime semplificato.
5.04

Devo presentare una DDS separata per ogni camion o spedizione?

No. Una singola DDS può coprire più lotti fisici o spedizioni quando tutti i requisiti giuridici sono soddisfatti e la dovuta diligenza è stata esercitata per tutti i prodotti coperti. Una volta utilizzata la quantità dichiarata nella DDS, per quantità aggiuntive è necessaria una nuova DDS. Lo stesso numero di riferimento della DDS può pertanto essere utilizzato in più dichiarazioni doganali quando i requisiti giuridici sono rispettati.
5.05

Qualcuno può presentare una dichiarazione a mio nome?

Sì, un mandatario, ad esempio un’associazione forestale, un commerciante di legname tondo, una segheria o un’impresa di utilizzazione forestale. Il mandato deve essere scritto e la responsabilità resta all’operatore. Il mandatario presenta una dichiarazione separata per ogni membro; non è possibile riunire più membri in una sola. Una persona fisica o microimpresa può anche incaricare il proprio cliente, purché non sia una persona fisica né una microimpresa (art. 6, par. 3). È diverso se l’associazione acquista legname in piedi e ne diventa proprietaria mediante l’abbattimento: allora è essa stessa operatore e presenta la propria dichiarazione.
5.06

Il mio fornitore al di fuori dell’UE può presentare la DDS al posto mio?

Solo in circostanze specifiche. Una persona stabilita al di fuori dell’UE può agire essa stessa come operatore se immette prodotti interessati sul mercato dell’UE, ad esempio importandoli nell’ambito del regime doganale di «immissione in libera pratica», e dispone di un numero EORI UE valido e dell’accesso richiesto al sistema di informazione. Se tale fornitore è un micro o piccolo operatore primario di un paese a basso rischio che immette la propria produzione sul mercato, può presentare una dichiarazione semplificata al posto di una DDS. Tuttavia, se siete l’importatore stabilito nell’UE che immette il prodotto sul mercato, restate l’operatore e dovete esercitare la vostra dovuta diligenza e presentare la vostra DDS.
5.07

Lo Stato può presentare la dichiarazione semplificata per mio conto?

Sì, se tutte le informazioni richieste dall’allegato III sono disponibili in una banca dati o in un sistema istituito ai sensi del diritto dell’Unione o di uno Stato membro. Il micro o piccolo operatore primario allora non presenta personalmente la dichiarazione semplificata; lo Stato membro rende disponibili le informazioni nel sistema di informazione (art. 4 bis, par. 4). Può comunque immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati solo dopo l’assegnazione di un identificativo della dichiarazione. Verifichi con l’autorità competente se questa possibilità sia disponibile nel suo Stato membro; fino ad allora presenti la dichiarazione personalmente o tramite un mandatario.
VI

Numeri di riferimento

6.01

Devo inviare ai clienti coordinate, documenti sulla legalità o la specie arborea?

Non come requisito generale di tracciabilità. Gli operatori devono comunicare agli operatori a valle e ai commercianti più a valle nella catena di approvvigionamento i numeri di riferimento delle DDS o, se del caso, gli identificativi delle dichiarazioni semplificate associati ai prodotti. L’EUDR non impone in generale all’operatore di trasmettere a ogni cliente le coordinate forestali, i documenti sulla legalità o i dati sulle specie arboree. Il numero di verifica è un numero di sicurezza separato associato a una DDS o a una dichiarazione semplificata nel sistema di informazione e non è l’identificativo che l’articolo 4, paragrafo 7, impone di trasmettere lungo la catena di approvvigionamento.
6.02

Una segheria o un commerciante deve chiedere al fornitore la geolocalizzazione della foresta?

No. Si tratta di un malinteso diffuso. La geolocalizzazione fa parte delle informazioni raccolte dall’operatore nell’ambito della dovuta diligenza. Gli operatori a valle e i commercianti sono soggetti agli obblighi informativi e di conservazione previsti dall’articolo 5. Il primo operatore a valle o commerciante raccoglie il numero di riferimento della DDS o l’identificativo della dichiarazione semplificata quando il suo fornitore diretto è un operatore o un micro o piccolo operatore primario.
6.03

Devo ricevere un numero di riferimento a ogni consegna?

Non a ogni consegna. Il numero di riferimento DDS o l’identificativo della dichiarazione semplificata è richiesto se il suo fornitore diretto è un operatore o micro o piccolo operatore primario (proprietario forestale, importatore). Non deve indagare attivamente se il fornitore abbia tale ruolo. Se però sa che lo ha ed è il suo primo cliente, deve disporre del numero o identificativo prima di immettere ulteriormente il prodotto sul mercato, metterlo a disposizione o esportarlo (art. 5, parr. 1 e 3), e conservarlo per almeno cinque anni. Il numero non è richiesto a un commerciante o operatore a valle.
6.04

Devo trasmettere il numero di riferimento DDS a ogni cliente?

No. L’operatore trasmette il numero di riferimento DDS o, se del caso, l’identificativo della dichiarazione semplificata lungo la catena di approvvigionamento come previsto dall’articolo 4, paragrafo 7. Nell’ambito del regime semplificato successivo alla modifica del 2025, gli operatori a valle e i commercianti non hanno un obbligo generale di ritrasmettere tali numeri più avanti nella catena; devono tuttavia conservare le informazioni richieste dall’articolo 5.
6.05

Un cliente mi chiede ampi set di dati o la registrazione sul suo portale. Devo conformarmi?

No. Tali richieste non hanno fondamento nel regolamento. È obbligatoria soltanto la trasmissione del numero di riferimento nei casi in cui è richiesta.
6.06

Esporto legno che ho acquistato nell’UE. Ho bisogno di un numero di riferimento DDS per la dogana?

Se agite come operatore a valle e il prodotto interessato esportato è già interamente coperto a monte, non presentate una nuova DDS solo a causa dell’esportazione. Le norme doganali modificate prevedono un codice certificato TARIC dedicato per tali esportazioni a valle, nel qual caso il numero di riferimento DDS o l’identificativo della dichiarazione semplificata non deve essere fornito alle autorità doganali nello stesso modo previsto per un operatore. Restano applicabili i vostri obblighi di conservazione ai sensi dell’articolo 5.
6.07

Reimporto un prodotto fabbricato in un paese terzo con legno precedentemente immesso sul mercato dell’UE. È necessaria una nuova dovuta diligenza a monte?

No, se potete dimostrare che i prodotti interessati, o tutti i prodotti interessati in essi contenuti, sono stati precedentemente immessi sul mercato dell’UE ed erano già soggetti all’EUDR. In tal caso il reimportatore è trattato come operatore a valle e non ripete la dovuta diligenza dell’operatore. Ai fini doganali possono essere utilizzati i numeri di riferimento a monte ricevuti dal fornitore; se non ne è stato comunicato alcuno, gli orientamenti della Commissione prevedono per questa situazione di reimportazione il numero di riferimento convenzionale 22EU2222222222.
VII

Dovuta diligenza

7.01

Quali informazioni deve raccogliere un operatore prima dell’immissione sul mercato?

Una descrizione del prodotto con il nome comune e il nome scientifico completo della specie arborea, la quantità, il paese di produzione, la geolocalizzazione di tutte le particelle, la data o il periodo del prelievo, i dati identificativi del fornitore e del cliente e prove che il legno è a deforestazione zero ed è stato raccolto conformemente alla legislazione del paese di produzione.
7.02

Punto o poligono? Quale precisione è richiesta?

Per una particella fino a 4 ettari inclusi è sufficiente un punto. Per una particella superiore a 4 ettari è richiesto un poligono con un numero sufficiente di punti per descriverne il perimetro. Ogni particella è indicata separatamente: non è consentito unire più particelle in un unico poligono né indicare un’area circostante più ampia. Le coordinate sono fornite in WGS84 con almeno sei cifre decimali.
7.03

Cosa si considera una particella?

Un terreno all’interno di un unico bene immobile secondo il diritto del paese di produzione.
7.04

Una segheria può mescolare legno proveniente da più particelle forestali?

Sì, se tutte le fonti sono note e conformi. In tal caso l’operatore indica la geolocalizzazione di tutte le particelle. Non è consentito mescolare materiale conforme con materiale di origine sconosciuta.
7.05

Il legno proviene da un paese a basso rischio. Significa che non devo occuparmi dell’EUDR?

No. Il basso rischio non è un’esenzione. Le informazioni, compresa la geolocalizzazione, sono sempre raccolte e il prodotto deve soddisfare i requisiti del regolamento. Sono omesse soltanto la valutazione del rischio e l’attenuazione del rischio. Se emergono informazioni specifiche su un rischio o sull’elusione delle norme, dovete passare alla dovuta diligenza completa.
7.06

Devo verificare la deforestazione utilizzando immagini satellitari?

No. Il regolamento non prescrive un metodo o servizio di verifica specifico.
7.07

Il legno di recupero o da tagli sanitari dopo vento, bostrico o incendio rappresenta un problema?

No. La deforestazione è la conversione attiva di una foresta ad altro uso del suolo, in particolare uso agricolo, dopo il 31 dicembre 2020. Una perturbazione naturale o un successivo taglio sanitario non causa degrado forestale ai sensi del regolamento. L’operatore ha tuttavia l’onere della prova per quanto riguarda la finalità del prelievo.
7.08

Un taglio legale per la costruzione di una strada o di altre infrastrutture costituisce deforestazione?

No. Il regolamento definisce la deforestazione come la conversione di una foresta a uso agricolo. La conversione per strade, fonti di energia rinnovabile o prevenzione degli incendi non costituisce deforestazione ai sensi dell’EUDR.
7.09

È sufficiente un certificato FSC o PEFC?

No. La certificazione volontaria non sostituisce la dovuta diligenza né una dichiarazione e non crea un regime semplificato. Le informazioni provenienti dai sistemi di certificazione possono tuttavia costituire utili elementi di prova a sostegno della valutazione del rischio.
7.10

È sufficiente una licenza FLEGT valida?

Non per l’EUDR nel suo complesso. Il legno accompagnato da una licenza FLEGT valida è considerato conforme al requisito di legalità, ma ciò non sostituisce il requisito di essere a deforestazione zero, la geolocalizzazione o la presentazione di una dichiarazione.
7.11

Per quanto tempo devo conservare la documentazione?

Almeno cinque anni. Un operatore conserva la documentazione relativa alla dovuta diligenza, mentre un operatore a valle e un commerciante conservano i dati relativi ai partner commerciali. Su richiesta devono essere forniti all’autorità competente.
VIII

Rischio e sanzioni

8.01

Quali paesi sono classificati a rischio elevato, standard o basso?

L’attuale classificazione UE considera la Bielorussia, il Myanmar, la Repubblica popolare democratica di Corea e la Federazione russa paesi ad alto rischio. Tra i paesi classificati a basso rischio figurano tutti gli Stati membri dell’UE nonché, tra molti altri, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, l’Ucraina e la Cina. I paesi non classificati né a basso né ad alto rischio sono a rischio standard. La classificazione incide sul regime di dovuta diligenza e sull’intensità dei controlli delle autorità competenti e dovrebbe essere sempre verificata rispetto all’elenco aggiornato della Commissione.
8.02

Quali sono le sanzioni e chi effettua i controlli?

Gli Stati membri devono introdurre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo a livello dell’UE, la confisca di beni e proventi, l’esclusione dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici per un massimo di 12 mesi e, in caso di violazioni gravi o ripetute, un divieto temporaneo di commercializzazione. La Commissione pubblica i soggetti sanzionati in via definitiva. Gli importi concreti e l’autorità di controllo competente variano tra gli Stati membri.
IX

Avvertenza legale

9.01

ⓘ Contenuto informativo — avvertenza legale

Le informazioni, le spiegazioni, le sintesi e gli altri contenuti forniti in questa sezione EUDR hanno esclusivamente natura informativa e di supporto. Non costituiscono consulenza legale, professionale o un parere vincolante e non possono essere considerati una garanzia di conformità agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) o dalla normativa correlata.

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Le basi cartografiche, i dati catastali e forestali provengono da terzi, in particolare da istituzioni nazionali geodetiche e forestali, e sono forniti nello stato in cui sono stati ricevuti da tali soggetti. I confini delle proprietà visualizzati hanno carattere informativo e non sostituiscono i dati vincolanti dell’autorità catastale o forestale competente.

L’EUDR si applica nei singoli Stati membri insieme alle norme nazionali, che differiscono in particolare per quanto riguarda la designazione dell’autorità competente, le sanzioni e i requisiti documentali. Il contenuto di questa sezione potrebbe non riflettere integralmente tali differenze nazionali.

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Il contenuto di questa sezione è aggiornato al 13 ottobre 2026.

Contenuto aggiornato: 2026-10-13

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